Salta al contenuto

Osservatorio fiscale › Lavoro › Fringe benefit 2026: le soglie di 1.000 e 2.000 euro e i controlli da fare prima di fine anno
Lavoro

Fringe benefit 2026: le soglie di 1.000 e 2.000 euro e i controlli da fare prima di fine anno

Anche nel 2026 beni e servizi ai dipendenti, i rimborsi delle bollette domestiche e quelli di affitto e interessi sul mutuo dell’abitazione principale non sono tassati entro 1.000 euro, o 2.000 euro per chi ha figli a carico. Basta però superare la soglia anche di un solo euro perché l’intero importo diventi reddito: il conto va fatto prima delle erogazioni di fine anno.

8 ottobre 2026A cura dello Studio PonchioLettura 13 min

Per il 2026 i beni e i servizi che il datore di lavoro riconosce ai dipendenti, insieme alle somme erogate o rimborsate per le bollette domestiche e per l’affitto o gli interessi sul mutuo dell’abitazione principale, non sono tassati né assoggettati a contributi fino a 1.000 euro complessivi nell’anno. Il limite sale a 2.000 euro per il lavoratore con figli fiscalmente a carico che lo abbia dichiarato al datore indicandone il codice fiscale. La soglia non è una franchigia: se viene superata, anche di poco, l’intero importo erogato nell’anno diventa reddito di lavoro dipendente. Per questo, prima dei buoni e dei rimborsi di dicembre, conviene sommare quanto già riconosciuto dall’inizio dell’anno.

La norma: una deroga valida per il 2025, il 2026 e il 2027

La regola ordinaria è nell’articolo 51, comma 3, del TUIR (d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917): il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai dipendenti non concorre al reddito se nel periodo d’imposta non supera complessivamente 258,23 euro; se lo supera, concorre per intero. L’articolo 1, comma 390, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025) deroga a questo limite per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, portandolo a 1.000 euro e a 2.000 euro per i lavoratori con figli fiscalmente a carico. Il comma 391 della stessa legge subordina la soglia maggiorata alla dichiarazione del lavoratore.

La legge di bilancio 2026 non ha modificato queste disposizioni. Il decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148, che è intervenuto sulle auto aziendali in uso promiscuo, non ha toccato né il comma 3 dell’articolo 51 né il comma 390. Ha però modificato, con effetto dal 2025, la nozione di familiare dell’articolo 12 del TUIR, a cui il comma 3 rinvia (se ne parla più avanti). L’INPS ha confermato l’applicazione della disciplina al 2026 con la circolare n. 6 del 30 gennaio 2026; la prassi di riferimento dell’Agenzia delle entrate resta la circolare n. 4/E del 16 maggio 2025, che rinvia, per quanto compatibili, ai chiarimenti della circolare n. 5/E del 7 marzo 2024.

Dal 1° gennaio 2027 il TUIR sarà sostituito dal nuovo testo unico delle imposte sui redditi (d.lgs. 19 giugno 2026, n. 117): il comma 390 sarà abrogato da quella data e le soglie di 1.000 e 2.000 euro, per il 2027, si troveranno nell’articolo 53, comma 4, del testo unico. Per il 2026 non cambia nulla.

Che cosa rientra nella soglia

Il limite è unico e comprende, sommati fra loro:

  • il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al dipendente, anche tramite buoni acquisto e altri documenti di legittimazione;
  • le somme erogate o rimborsate per le utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;
  • le somme erogate o rimborsate per l’affitto dell’abitazione principale;
  • le somme erogate o rimborsate per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale;
  • il valore dei fringe benefit determinati con i criteri convenzionali dell’articolo 51, comma 4, del TUIR: auto aziendale in uso promiscuo, prestiti a tasso agevolato, fabbricati concessi in uso.

Quest’ultimo punto è spesso trascurato. Secondo la circolare del Ministero delle finanze n. 326/E del 23 dicembre 1997, il limite vale anche per questi beni e si verifica sugli importi tassabili, cioè al netto di quanto il dipendente paga o si vede trattenere. Il valore annuo di un’auto aziendale in uso promiscuo, da solo, supera spesso 1.000 euro: per chi ne dispone, anche un buono di poche centinaia di euro può rendere imponibile l’intero importo. Prima di riconoscere buoni o rimborsi va quindi calcolato il valore annuo dell’auto.

Rientrano anche i beni e i servizi destinati al coniuge e ai familiari indicati nell’articolo 12 del TUIR. Restano fuori le somme di denaro diverse da quelle elencate: una somma di denaro «libera», non legata a utenze, affitto o interessi, è retribuzione ordinaria e si tassa dal primo euro.

Per le utenze, secondo la circolare n. 35/E del 4 novembre 2022, l’immobile deve essere a uso abitativo e posseduto o detenuto con un titolo idoneo dal dipendente, dal coniuge o dai familiari, e la spesa deve essere effettivamente sostenuta da uno di loro; non occorre che sia l’abitazione principale. La fattura può essere intestata al coniuge o a un familiare; sono ammesse anche le utenze condominiali, per la quota a carico, e quelle intestate al locatore, se il contratto di locazione prevede un riaddebito analitico al conduttore.

Per l’affitto e gli interessi sul mutuo, invece, conta l’abitazione principale del lavoratore, nel senso usato per le detrazioni di mutuo e affitto: l’immobile in cui il lavoratore o i suoi familiari dimorano abitualmente. Il contratto o il mutuo possono essere intestati al coniuge o a un familiare, purché la casa sia l’abitazione principale del dipendente (circolare n. 5/E del 2024). Per l’affitto rilevano i canoni di un contratto regolarmente registrato, effettivamente pagati nell’anno; per il mutuo rileva solo la quota interessi della rata, non la quota capitale.

Il rinvio ai familiari dell’articolo 12 del TUIR va letto nella versione oggi vigente. Il comma 4-ter, riscritto dal d.lgs. 18 dicembre 2025, n. 192 e poi modificato dall’articolo 1 del d.lgs. 7 agosto 2026, n. 148, con effetto in entrambi i casi dal periodo d’imposta 2025, comprende fra i familiari, oltre al coniuge, ai figli e agli ascendenti, anche le altre persone elencate nell’articolo 433 del codice civile, come fratelli e sorelle, suoceri, generi e nuore, anche se non conviventi. La convivenza o la percezione di assegni alimentari contano solo quando la norma richiama i familiari fiscalmente a carico. La circolare n. 4/E del 2025, che descriveva una nozione più ristretta, riguardava il testo precedente. Mancano ancora chiarimenti dell’Agenzia sulla nuova formulazione: nei casi diversi da coniuge, figli e ascendenti conviene conservare la documentazione del rapporto di parentela o di affinità.

I figli a carico e la dichiarazione al datore di lavoro

La soglia di 2.000 euro spetta per i figli, compresi quelli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affiliati o affidati, che si trovano nelle condizioni dell’articolo 12, comma 2, del TUIR: reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, elevato a 4.000 euro per i figli fino a 24 anni. Conta la condizione reddituale, non il diritto alla detrazione: il beneficio spetta anche per i figli per i quali si percepisce l’assegno unico e non la detrazione. La condizione va verificata al 31 dicembre 2026 (circolare n. 23/E del 1° agosto 2023).

Se entrambi i genitori sono lavoratori dipendenti e il figlio è fiscalmente a carico di entrambi, ciascuno ha diritto alla soglia intera di 2.000 euro, anche con un solo figlio e anche se la detrazione è attribuita per intero all’altro genitore.

La soglia maggiorata si applica soltanto se il lavoratore dichiara al datore di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli. La legge non prevede un modello: bastano modalità concordate, purché la dichiarazione sia conservata. Senza dichiarazione vale il limite di 1.000 euro. Se i requisiti vengono meno, il lavoratore deve comunicarlo subito e il datore recupera il beneficio non spettante sulle retribuzioni successive, al più tardi con il conguaglio di fine anno o di fine rapporto.

Il superamento della soglia: si tassa tutto

La deroga riguarda soltanto l’importo del limite. Resta ferma la regola dell’articolo 51, comma 3, del TUIR: se il valore complessivo supera la soglia, concorre al reddito l’intero ammontare, non solo l’eccedenza. Lo confermano la circolare n. 4/E del 2025 e le istruzioni del modello 730/2026, e l’INPS lo applica anche ai contributi (circolare n. 156 del 30 dicembre 2025). Un dipendente che riceve buoni e rimborsi per 1.050 euro, con soglia di 1.000 euro, è tassato su 1.050 euro, non su 50.

Il limite è unico per lavoratore e per anno. Chi cambia datore di lavoro nel corso del 2026 ha a disposizione una sola soglia: il nuovo datore deve tenere conto dei fringe benefit del precedente, risultanti dalla Certificazione Unica che il dipendente gli consegna per il conguaglio; se il conguaglio non c’è, la verifica si fa in dichiarazione dei redditi. Distinta è la dichiarazione del dipendente che le stesse spese non sono già state rimborsate, dallo stesso o da altri datori: serve a non rimborsare due volte la stessa bolletta o lo stesso canone.

Superata la soglia, il datore applica la ritenuta nel periodo di paga in cui il superamento avviene e, se è chiaro fin dall’inizio che la soglia sarà superata, dal primo periodo di paga; in ogni caso regolarizza la posizione con il conguaglio di fine anno.

Il 12 gennaio e i rimborsi di fine anno

Ai fini fiscali vale il principio di cassa «allargato» dell’articolo 51, comma 1, del TUIR: si considerano percepiti nel 2026 anche i beni e le somme corrisposti entro il 12 gennaio 2027, se si riferiscono al 2026. Un rimborso di bollette del 2026 pagato il 10 gennaio 2027, o un buono riferito al 2026 e consegnato in quella data, si somma quindi agli altri fringe benefit del 2026 e concorre alla soglia di quell’anno. Il buono si considera percepito quando entra nella disponibilità del lavoratore, anche se viene speso più tardi.

Le detrazioni in dichiarazione

Per le spese rimborsate dal datore in esenzione il lavoratore non può fruire delle agevolazioni previste per le stesse spese, perché non le ha effettivamente sostenute: è il caso della detrazione degli interessi sul mutuo dell’abitazione principale (articolo 15, comma 1, lettera b), del TUIR) e delle detrazioni per i canoni di locazione (articolo 16 del TUIR). Chi presenta il 730 o il modello Redditi trova l’importo dei fringe benefit nella Certificazione Unica e deve tenerne conto nell’indicare gli oneri.

Gli adempimenti del datore di lavoro

La norma prevede che l’agevolazione sia attuata «previa informativa» alle rappresentanze sindacali unitarie, dove presenti. Per il 2023 l’Agenzia delle entrate ha ammesso che l’informativa possa seguire l’erogazione, purché avvenga entro la fine del periodo d’imposta, perché il beneficio riguarda l’intero anno (circolare n. 23/E del 2023); il chiarimento è richiamato, per quanto compatibile, dalle circolari successive. La soluzione più prudente resta comunque l’informativa prima delle erogazioni. I fringe benefit possono essere riconosciuti anche a singoli dipendenti e non necessariamente alla generalità o a categorie di lavoratori, perché la disciplina richiama il comma 3, non il comma 2, dell’articolo 51; la legge non richiede un regolamento aziendale.

Per i rimborsi di utenze, affitto e interessi il datore acquisisce e conserva la documentazione delle spese oppure, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del dipendente (articolo 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), che non richiede autenticazione della firma: basta la sottoscrizione accompagnata da copia del documento d’identità (risposta a interpello n. 17 del 2025). La dichiarazione riporta gli elementi che identificano la spesa: numero e intestatario della fattura e, se diverso dal lavoratore, il rapporto con lui; tipo di utenza; importo, data e modalità di pagamento. Il dipendente conserva fatture e ricevute per eventuali controlli. In ogni caso serve anche la dichiarazione che le spese non sono state rimborsate da altri. Gli importi vanno indicati distintamente nella Certificazione Unica.

Entro la soglia, l’esclusione vale anche ai fini contributivi, perché l’imponibile previdenziale coincide con quello fiscale; oltre la soglia, imposte e contributi si calcolano sull’intero importo. L’agevolazione si applica anche ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente determinati con le regole dell’articolo 51, come i compensi degli amministratori di società, quando l’incarico non rientra nell’attività professionale dell’amministratore.

Una misura distinta riguarda chi è stato assunto a tempo indeterminato nel 2025, aveva nel 2024 un reddito di lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro e ha trasferito la residenza nel comune di lavoro, a più di 100 chilometri dalla precedente (articolo 1, commi da 386 a 389, della legge n. 207 del 2024). Le somme erogate o rimborsate per i canoni di locazione e la manutenzione degli immobili presi in affitto non sono tassate fino a 5.000 euro annui per i primi due anni dall’assunzione; l’esclusione vale solo ai fini fiscali e, oltre i 5.000 euro, si tassa solo l’eccedenza. Non riguarda chi viene assunto nel 2026.

Un esempio

Un dipendente ha un figlio fiscalmente a carico e ne ha comunicato il codice fiscale al datore: la sua soglia per il 2026 è di 2.000 euro. Nel corso dell’anno ha ricevuto buoni acquisto per 1.800 euro e a dicembre il datore gli rimborsa bollette per 300 euro.

  • Totale dei fringe benefit 2026: 1.800 + 300 = 2.100 euro.
  • Soglia: 2.000 euro, superata.
  • Importo che diventa reddito: 2.100 euro, non 100.

Se il rimborso delle bollette fosse limitato a 200 euro, il totale sarebbe di 2.000 euro, entro il limite, e nulla sarebbe tassato. Se il dipendente non avesse dichiarato il codice fiscale del figlio, la soglia sarebbe di 1.000 euro e già i 1.800 euro di buoni la supererebbero: anche in questo caso andrebbero a reddito tutti i 2.100 euro.

In pratica

  • Il datore di lavoro somma, per ciascun dipendente, tutto ciò che è già stato riconosciuto nel 2026 come beni, servizi e rimborsi, compresi i buoni ancora da spendere, i rimborsi da pagare entro il 12 gennaio 2027 e il valore annuo dell’auto aziendale, dei prestiti e dei fabbricati concessi in uso.
  • Verifica quali dipendenti hanno dichiarato i figli a carico con il codice fiscale: per gli altri la soglia è di 1.000 euro.
  • Prima delle erogazioni di dicembre dimensiona i buoni e i rimborsi in modo da restare entro la soglia, tenendo conto anche dei fringe benefit di un precedente datore risultanti dalla Certificazione Unica consegnata dal dipendente.
  • Per utenze, affitto e interessi raccoglie la documentazione o la dichiarazione sostitutiva, insieme alla dichiarazione che le spese non sono state rimborsate da altri.
  • Se ci sono rappresentanze sindacali unitarie, effettua l’informativa prevista dalla norma, preferibilmente prima delle erogazioni e comunque entro il 31 dicembre 2026.
  • Il dipendente comunica subito al datore se un figlio non è più fiscalmente a carico e, nella dichiarazione dei redditi, non detrae gli interessi e i canoni già rimborsati.

Domande frequenti

Se supero la soglia di pochi euro pago le imposte solo sulla differenza?

No. Superata la soglia, l’intero valore dei fringe benefit dell’anno concorre al reddito, sia ai fini fiscali sia ai fini contributivi. Per questo conviene verificare il totale prima delle ultime erogazioni.

Le bollette intestate a mio marito o a mia moglie possono essere rimborsate?

Sì. Le utenze possono essere intestate al coniuge o a un familiare previsto dall’articolo 12 del TUIR, che dal 2025 comprende anche le altre persone dell’articolo 433 del codice civile, come fratelli e suoceri. Devono però riguardare un immobile a uso abitativo posseduto o detenuto da uno di loro, e la spesa deve essere effettivamente sostenuta dal dipendente o dal familiare. Il datore deve acquisire la documentazione o una dichiarazione sostitutiva.

Siamo entrambi dipendenti e abbiamo un solo figlio a carico: la soglia di 2.000 euro va divisa?

No. Se il figlio è fiscalmente a carico di entrambi, ciascun genitore ha diritto alla soglia intera di 2.000 euro, anche se la detrazione per il figlio è attribuita per intero all’altro genitore. Ognuno deve fare la propria dichiarazione al datore di lavoro.

Fonti

Articolo 51, commi 1, 3, 3-bis e 4, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR); articoli 12, 15 e 16 del TUIR.

Articolo 12, comma 4-ter, del TUIR, come modificato dal d.lgs. 18 dicembre 2025, n. 192 e dall’articolo 1, commi 1 e 3, del d.lgs. 7 agosto 2026, n. 148.

Articolo 1, commi da 386 a 391, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Articolo 53, comma 4, e articoli 376 e 377 del d.lgs. 19 giugno 2026, n. 117.

Articolo 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Ministero delle finanze, circolare n. 326/E del 23 dicembre 1997, paragrafo 2.3.1.

Agenzia delle entrate, circolari n. 35/E del 4 novembre 2022, n. 23/E del 1° agosto 2023, n. 5/E del 7 marzo 2024 e n. 4/E del 16 maggio 2025; risposta a interpello n. 17 del 2025; istruzioni del modello 730/2026.

INPS, circolari n. 156 del 30 dicembre 2025 e n. 6 del 30 gennaio 2026.

Quanto qui esposto riflette la normativa e la prassi vigenti alla data di pubblicazione e non sostituisce l’esame del singolo caso: la composizione dei benefit, la posizione familiare del lavoratore e la documentazione delle spese vanno verificate in concreto.

← Torna all’OsservatorioContatta lo Studio →

Osservatorio internazionale

Le fonti istituzionali e le rassegne internazionali che lo Studio consulta nel lavoro quotidiano.

Calendario scadenze Installa l’app